Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1942 al 9 ottobre 2010. 276 parole tolte, 10 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: L'arma di artiglieria comprende:
tolto: 1°) un ispettorato dell'arma di artiglieria;
tolto: 2°) ventuno comandi di artiglieria di corpo d'armata;
tolto: 3°) cinquantaquattro reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria;
tolto: 4°) due reggimenti di artiglieria per divisione motorizzata;
tolto: 5°) tre reggimenti di artiglieria per divisione corazzata;
tolto: 6°) cinque reggimenti di artiglieria alpina;
tolto: 7°) tre reggimenti di artiglieria per divisione celere;
tolto: 8°) nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera;
tolto: 9°) diciotto reggimenti di artiglieria di corpo d'armata;
tolto: 10°) cinque reggimenti di artiglieria di armata;
tolto: 11°) cinque reggimenti di artiglieria contraerei;
tolto: 12°) un gruppo autonomo di artiglieria della guardia alla frontiera;
tolto: 13°) un reparto palafrenieri;
tolto: 14°) diciotto direzioni di artiglieria con sezioni; il numero delle sezioni e' stabilito per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio;
tolto: 15°) stabilimenti di artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.
tolto: Ciascun reggimento e' costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.
tolto: Il servizio tecnico di artiglieria comprende:
tolto: - una direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria;
tolto: - un istituto superiore del servizio tecnico di artiglieria con officina sperimentale e sezioni chimiche e tecnologiche, gia' compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7;
tolto: - un ufficio tavole di tiro;
tolto: - centri esperienze, il cui numero e la cui specie sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art11 · fonte del testo