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[1]L'arma di artiglieria comprende:
[2]1°) un ispettorato dell'arma di artiglieria;
[3]2°) ventuno comandi di artiglieria di corpo d'armata;
[4]3°) cinquantaquattro reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria;
[5]4°) due reggimenti di artiglieria per divisione motorizzata;
[6]5°) tre reggimenti di artiglieria per divisione corazzata;
[7]6°) cinque reggimenti di artiglieria alpina;
[8]7°) tre reggimenti di artiglieria per divisione celere;
[9]8°) nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera;
[10]9°) diciotto reggimenti di artiglieria di corpo d'armata;
[11]10°) cinque reggimenti di artiglieria di armata;
[12]11°) cinque reggimenti di artiglieria contraerei;
[13]12°) un gruppo autonomo di artiglieria della guardia alla frontiera;
[14]13°) un reparto palafrenieri;
[15]14°) diciotto direzioni di artiglieria con sezioni; il numero delle sezioni e' stabilito per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio;
[16]15°) stabilimenti di artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.
[17]Ciascun reggimento e' costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.
[18]Il ((servizio tecnico di artiglieria)) comprende:
[19]- una direzione superiore del ((servizio tecnico di artiglieria));
[20]- un istituto superiore del ((servizio tecnico di artiglieria)) con officina sperimentale e sezioni chimiche e tecnologiche, gia' compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7;
[21]- un ufficio tavole di tiro;
[22]- centri esperienze, il cui numero e la cui specie sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1942, n. 104
3La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 9 ottobre 2010
