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[1]Il servizio chimico comprende:
[2]1°) un reggimento chimico;
[3]2°) un deposito territoriale;
[4]3°) centri sperimentali staccati, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze.
[5]Al servizio chimico sono assegnati un generale di divisione o di brigata direttore, compreso negli organici di cui all'art. 5, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
