Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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5 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1943 al 9 ottobre 2010. 410 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: L'organico degli ufficiali generali e' il seguente:
tolto: Generali di corpo d'armata................... N. 35 Generali di divisione......................» 22 Generali di divisione dei carabinieri Reali...........» 4 Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria (di cui uno e' direttore superiore del servizio)................» 4 Tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio).....................» 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)............... » 1 Tenente generale medico.....................» 1 Tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)....» 1 Generali di brigata.......................» 165 Generali di brigata dei carabinieri Reali........... » 8 Generale di brigata del corpo automobilistico.......... » 1 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria......» 6 Maggiori generali del servizio tecnico del genio.........» 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione... » 2 Maggiori generali medici.................... » 7 Maggiori generali commissari.................. » 2
tolto: Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonche' il capo di Stato Maggiore generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.
tolto: Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra; direttore generale del genio militare nel Ministero della marina; direttore dell'Istituto geografico militare; direttore del servizio chimico; membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
tolto: L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo e' stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonche' quelle sotto indicate:
tolto: a) primo aiutante di campo generale di Sua Maesta' il Re o Imperatore;
tolto: b) aiutante di campo generale di Sua Maesta' il Re e Imperatore;
tolto: c) primo aiutante di campo generale di S.A.R. il Principe Ereditario;
tolto: d) comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
tolto: e) comandante generale della Regia guardia di finanza;
tolto: f) presidente del Tribunale supremo militare;
tolto: g) ispettore della fanteria e generale addetto all'Ispettorato della fanteria;
tolto: h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'Ispettorato dell'artiglieria;
tolto: i) ispettore del genio e generale addetto all'Ispettorato del genio;
tolto: l) ispettore delle truppe alpine;
tolto: m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;
tolto: n) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
tolto: o) generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art5 · fonte del testo