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[1]Il servizio sanitario comprende:

[2]1°) cinque ispettorati di sanita' di zona;

[3]2°) diciotto direzioni di sanita';

[4]3°) diciotto compagnie di sanita';

[5]4°) un istituto chimico farmaceutico militare;

[6]5°) ospedali militari, infermerie presidiarie, stabilimenti balneo-termali, magazzini di materiale sanitario, il cui numero e' determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 13 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art22 · fonte del testo