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[1]Il servizio sanitario comprende:
[2]1°) cinque ispettorati di sanita' di zona;
[3]2°) diciotto direzioni di sanita';
[4]3°) diciotto compagnie di sanita';
[5]4°) un istituto chimico farmaceutico militare;
[6]5°) ospedali militari, infermerie presidiarie, stabilimenti balneo-termali, magazzini di materiale sanitario, il cui numero e' determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 febbraio 1941, n. 257
2Il Regio Decreto 24 febbraio 1941, n. 257 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il numero degli ospedali militari, delle infermerie presidiarie, degli stabilimenti balneo-termali e dei magazzini di materiale sanitario, previsti dall'art. 22 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e' il seguente: ospedali militari......... 36 infermerie presidiarie...... 11 stabilimenti balneo-termali.... 2 magazzini di materiale sanitario. 8 "
Testo in vigore dal 13 maggio 1941 al 9 ottobre 2010
