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[1]Il servizio geografico comprende:

[2]1°) l'istituto geografico militare;

[3]2°) gli ufficiali del servizio geografico.

[4]L'istituto geografico militare e' retto da un generale di divisione o di brigata, compreso nella tabella organica di cui all'art. 5; all'istituto sono assegnati i seguenti ufficiali, compresi negli organici delle varie armi e costituenti il «ruolo servizio geografico»:

[5]Colonnelli....................... N. 1 Tenenti colonnelli, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti..................... » 44 ------- Totale N. 45

[6]Oltre agli ufficiali del suddetto ruolo, all'istituto geografico possono essere assegnati anche altri ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art29 · fonte del testo