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[1]Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli organici stabiliti dalla presente legge.
[2]Il loro numero e' variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtu' delle disposizioni vigenti per il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
