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Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente articolo 43 non deve essere superiore a A decorrere dall'anno 1950, tale numero sara', gradualmente ridotto a 800; la riduzione sara' effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno, sino a raggiungere il predetto numero di 800.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
