Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per la guerra curera' il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio; e' ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilita' ordinarie di bilancio.
[2]Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministro delle finanze.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010
