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[1]Il Ministro per la guerra curera' il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio; e' ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilita' ordinarie di bilancio.

[2]Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministro delle finanze.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art45 · fonte del testo