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[1]I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico saranno gradualmente soppressi secondo le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

[2]Gli ufficiali appartenenti a ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli articoli 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge. In conseguenza, gli organici stabiliti nei predetti articoli sono transitoriamente fissati nella misura indicata nella tabella n. 2 annessa alla presente legge per i gradi e ruoli specificati nella tabella medesima.

[3]Tutte le vacanze in ogni grado di ciascun ruolo di mobilitazione che non e' possibile colmare con promozioni dal grado inferiore del ruolo stesso perche' non esistono piu' ufficiali di tale grado inferiore sono devolute ad aumento dell'organico dello stesso grado nel ruolo della corrispondente arma sino a raggiungere gli organici stabiliti dai citati articoli 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art48 · fonte del testo