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[1]I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo 1° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un ente autonomo denominato «Azienda di Stato per le foreste demaniali».

[2]L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalita' giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge.

[3]Essa Azienda e' alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza del Ministero delle finanze.

[4]Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda di Stato per le foreste demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale e' tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale civile e militare della Milizia che sara' addetto ai servizi dell'Azienda.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art1 · fonte del testo