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[1]A costituire le entrate del bilancio della Azienda concorrono:
- a)i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale di Stato;
- b)le indennita' che il Sottosegretariato per la bonifica integrale dovrebbe corrispondere per lavori di sistemazione idraulico-forestali ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;
- c)gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso la Cassa depositi e prestiti;
- d)i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;
- e)il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalita' dell'Azienda.
[2]Fanno carico al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate, compresi gli oneri gia' assunti verso il Tesoro dello Stato dal cessato ente istituito dal R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, nonche' quello precisato dal successivo art. 13.
[3]Fino a quando non sia diversamente provveduto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali resta affidato alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede a mezzo dei propri organi e con l'apertura di un conto corrente fruttifero al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010
