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[1]Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali puo' ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

[2]Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze:

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art12 · fonte del testo