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[1]Valgono per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre Amministrazioni dello Stato.

[2]Essa puo' valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorita' giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali e' rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura generale dello Stato.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art15 · fonte del testo