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Il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate pei contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dal la Azienda di Stato per le foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potra' mai superare il quarto, sara' versato in conto entrate dello Stato, anziche' affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale dello Stato a norma dell'art. 124, lettera e), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art18 · fonte del testo