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Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  • a)delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto-regolamento;
  • b)delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
  • c)provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Ministro per le finanze, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 7 gennaio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art7 · fonte del testo