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Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
- a)delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto-regolamento;
- b)delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- c)provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Ministro per le finanze, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 7 gennaio 1945
