Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Art. 12 — Composizione e competenze del consiglio di amministrazione

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Il consiglio di amministrazione dell'ENIT e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri dieci componenti, di cui nove designati dall'assemblea e uno in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il vicepresidente, i nove componenti del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), nonche' il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il consiglio di amministrazione:

  • a)predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  • b)predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;
  • c)predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attivita' promozionale;
  • d)predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;
  • e)delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;
  • f)predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;
  • g)delibera in materia di liti attive e passive nonche' sull'accettazione di lasciti e donazioni;
  • h)nomina il direttore generale;
  • i)adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonche' quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;
  • l)delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 31 maggio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art12 · fonte su Normattiva