Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Art. 16 — Esecutività delle deliberazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006. Leggi il testo vigente →
Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
