Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Art. 18 — Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT
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L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1› gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
- a)contributi dello Stato;
- b)contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attivita' promozionali;
- c)proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;
- d)entrate diverse. La misura del contributo statale viene determinata con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
