Riordino del settore termale

Art. 12 — Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attivita' istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art12 · fonte su Normattiva