Art. 19 — Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo
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L'ENIT e' dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimita' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
