Art. 18 — Istituto superiore di sanità
I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all'articolo 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonche' i fondi relativi alle attivita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilita' sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi della citata legge n. 519 del 1973. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attivita' di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalita' di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
