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L'ENIT e' dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di societa' di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare. Lo statuto dell'ENIT e' adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art2 · fonte del testo