Art. 20 — Disposizioni riguardanti il personale
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Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonche' quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico e' stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale e' chiamato a prestare servizio. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianita' di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennita' di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennita' di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale gia' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il piu' favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarita' dell'ufficio, non puo' eccedere i cinque anni ed e' rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non puo' comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 1 gennaio 1999
