Art. 1 — Abrogazione della normativa sui culti ammessi
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
