Art. 22 — Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983
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Per le finalita' di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, nonche' di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge 17 maggio 1983, n. 217. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonche' interventi di carattere nazionale ed internazionale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
