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Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ENIT:

  • a)realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonche' con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;
  • b)partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonche' allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-10-11;292~art4 · fonte su Normattiva