Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Art. 4 — A t t i v i t a'
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Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ENIT:
- a)realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonche' con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;
- b)partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonche' allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
