Art. 5 — Uffici all'estero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006. Leggi il testo vigente →
Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o piu' aree gografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonche' di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero. L'organizzazione degli uffici all'estero e' disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:
- a)articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonche' dalla produttivita' dell'ufficio stesso;
- b)titolarita' dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;
- c)assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non puo' essere superiore a tre unita'. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttivita' dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente. L'assegnazione di personale dirigente all'estero e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
- a)ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;
- b)perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneita' per l'assegnazione stessa. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero e' considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
