Art. 6 — Rapporti con le regioni
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Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, delle iniziative e attivita' turistiche proprie nonche' per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunita' economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
