Art. 7 — Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione
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L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attivita' e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, e' riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potra' avere sugli obiettivi prefissati. Il programma promozionale triennale e' attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalita' di attuazione delle singole iniziative. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 23 giugno 2006
