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L'esercizio dell'attivita' di produzione di films e' libero. Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia, di cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalita' del film.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art1 · fonte del testo