Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale
Art. 14 — null
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E' in facolta' del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'Ufficio centrale per la cinematografia. Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono cosi' composte:
- a)da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;
- b)da un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c)da un rappresentante del Ministero dell'interno. La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado e' composta:
- a)dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;
- b)da, un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c)da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le Commissioni suddette sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009
