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E' in facolta' del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'Ufficio centrale per la cinematografia. Le Commissioni di primo grado per la revisione cinematografica sono cosi' composte:

  • a)da un funzionario dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;
  • b)da un magistrato dell'Ordine giudiziario;
  • c)da un rappresentante del Ministero dell'interno. La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado e' composta:
  • a)dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;
  • b)da, un magistrato dell'Ordine giudiziario;
  • c)da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le Commissioni suddette sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art14 · fonte del testo