Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. 308 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre due anni della sua entrata in vigore, non piu' di dieci posti del grado iniziale del gruppo A possono essere conferiti per esami di concorso ai funzionari del gruppo B dell'Ispettorato corporativo ed agli impiegati di gruppo B degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, purche' muniti di uno dei diplomi di laurea, prescritti ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito nella legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, e purche' abbiano riportato per il periodo di servizio prestato entro l'ultimo biennio qualifica di ottimo o di distinto. Nei bandi di concorso saranno stabiliti quali dei diplomi di laurea occorrano per l'ammissione e puo' essere consentito nei bandi di concorso, quale titolo di ammissione, anche il diploma di laurea in scienze economiche-marittime.
tolto: Non piu' di dieci posti nel grado iniziale del gruppo B possono essere conferiti per esame di concorso ai funzionari di gruppo C dell'Ispettorato corporativo e degli altri ruoli di gruppo C del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali siano muniti del diploma di scuola media, di 2° grado ed abbiano riportato, per il periodo di servizio prestato entro l'ultimo biennio, qualifiche di ottimo o di distinto.
tolto: Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, non piu' di sei posti complessivamente nei gradi 11°, 10°, 9° del gruppo C, dell'Ispettorato possono essere conferiti mediante scelta, su parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, fra i funzionari dei ruoli del Ministero delle corporazioni di grado pari a quello da conferire o del grado immediatamente inferiore, purche' in possesso, in questo ultimo caso, dei requisiti necessari per conseguire l'avanzamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-01;1337~art10 · fonte del testo