Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. 280 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nella prima attuazione della presente legge non piu' della meta' dei posti disponibili all'entrata in vigore della legge medesima, nel grado iniziale del gruppo C, tenuto anche conto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli e per esami e indipendentemente dai limiti di eta', a coloro che da almeno due anni consecutivi siano addetti ai servizi dell'aggiornamento delle schede topografiche per l'Ispettorato corporativo, nonche' al personale, comunque non di ruolo, del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio senza interruzione da almeno due anni, purche' abbiano gli altri requisiti di legge per l'ammissione al concorso.
tolto: Sono ammessi a detti concorsi anche coloro che non abbiano il titolo di studio prescritto, purche' prestino la loro opera da almeno quattro anni e da almeno due anni disimpegnino lodevolmente mansioni che siano da ritenersi corrispondenti a quelle dei posti messi a concorso, purche' abbiano gli altri requisiti di legge per l'ammissione al concorso.
tolto: Nei bandi di concorso saranno stabilite le norme per lo espletamento dei concorsi stessi.
tolto: I posti nel grado iniziale della categoria del personale subalterno, disponibili all'entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti, indipendentemente dai limiti di eta', su parere del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, a coloro che eseguiscono da oltre due anni ininterrotto lavoro per i servizi dell'Ispettorato e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.
tolto: Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo e' applicabile il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-01;1337~art12 · fonte del testo