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[1]Alle denominazioni di «personale interprovinciale» e di «ispettore interprovinciale» stabilite dal R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, e' sostituita la denominazione di «personale provinciale».
[2]L'organico dell'Ispettorato corporativo e' fissato nella tabella allegata alla presente legge, ferma restando la disposizione del 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149.
Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
