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[1]A modifica dell'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, il numero dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali che, su richiesta del Ministero delle corporazioni, sono da assegnarsi all'Ispettorato corporativo per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale e' fissato nei seguenti limiti:
[2]Marescialli d'alloggio maggiori... N. 4
[3]Marescialli d'alloggio capi..... » 6
[4]Marescialli d'alloggio....... » 8
[5]Brigadieri............. » 11
[6]Vice brigadieri........... » 11
[7]Appuntati.............. » 11
[8]Carabinieri............. » 179
Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
