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[1]A modifica dell'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, il numero dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali che, su richiesta del Ministero delle corporazioni, sono da assegnarsi all'Ispettorato corporativo per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale e' fissato nei seguenti limiti:

[2]Marescialli d'alloggio maggiori... N. 4

[3]Marescialli d'alloggio capi..... » 6

[4]Marescialli d'alloggio....... » 8

[5]Brigadieri............. » 11

[6]Vice brigadieri........... » 11

[7]Appuntati.............. » 11

[8]Carabinieri............. » 179

Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-01;1337~art3 · fonte del testo