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[1]I posti di agente tecnico sono conferiti, in seguito a domanda, su designazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ispettorato corporativo, ai commessi ed uscieri dell'Ispettorato corporativo che abbiano titoli tecnici, attitudine e capacita' ai posti cui aspirano.
[2]In caso di mancanza di personale idoneo del ruolo suddetto, potra' essere bandito fra il personale subalterno (uscieri capi e uscieri) del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, muniti del diploma di abilitazione di 2° grado per la condotta di automobili, un concorso consistente in un esame di cultura ed in una prova pratica, atti a dimostrare l'idoneita' dei candidati.
Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
