Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nei primi due anni di attuazione della presente legge l'anzianita' utile per partecipare al primo esame di concorsa per merito distinto, che sara' bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la promozione al grado 9° del gruppo B, e' ridotta di due anni. I vincitori del concorso potranno pero' conseguire la promozione solo al compimento dell'anzianita' prescritta normalmente per detti esami.
[2]Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni dei vincitori non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozione stesse saranno conferite con riserva di anzianita' rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianita' normale indicata in detto comma.
[3]Coloro che conseguano l'idoneita' senza poter entrare in graduatoria fra i vincitori in sede di esame di concorso per merito distinto saranno collocati, secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneita' indetto dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianita' per parteciparvi.
Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
