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Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del preside dell'Istituto sulla base di apposite graduatorie di merito. Gli incarichi e le nomine provvisorie non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1734~art14 · fonte del testo