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L'Istituto assolve i seguenti compiti:

  • a)specializza gli educatori e gli insegnanti per gli Istituti e per le Scuole dei minorati della vista;
  • b)specializza gli educatori e gli insegnanti per gli Istituti e per le Scuole per minorati psichici privi della vista;
  • c)effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;
  • d)presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di Istruzione ed educazione speciale;
  • e)organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1734~art2 · fonte del testo