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L'insegnante di tirocinio e l'assistente di tirocinio della. Scuola di metodo "Augusto Romagnoli", in servizio di ruolo alla data del 1 settmbre 1960, ancorche' non abbiano i requisiti per partecipare ai concorsi di cui agli articoli 10 e 11, sono inquadrati nel ruolo corrispondente della Scuola di specializzazione dell'Istituto e godono dello stato giuridico e del trattamento economico previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della presente legge.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
