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Il personale insegnante non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso la Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" e' inquadrato, nei limiti di posti previsti nell'annessa tabella, nei posti di ruolo corrispondenti dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista purche' sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a)abilitazione magistrale o diploma di maestra di asilo;
- b)diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli";
- c)almeno un triennio di servizio senza demerito nella Scuola di metodo "Augusto Romagnoli". L'inquadramento e' fatto in base ad una graduatoria per anzianita' di servizio e per merito. Per il conferimento del posto di insegnante di didattica musicale, nella prima applicazione della presente legge si prescinde dal titolo di specializzazione della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli".
Testo in vigore dal 24 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
