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Ai fini della progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale dell'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista vengono computati per intero gli anni di servizio prestati presso la Scuola statale di metodo "Augusto Romagnoli" e le scuole ad esso annesse, purche' tale servizio sia stato prestato in posti analoghi a quelli per i quali il personale viene inquadrato. Per l'applicazione del presente articolo si deroga a quanto disposto dall'articolo 156 del testo unico pubblicato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1734~art24 · fonte del testo