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L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di eta'. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'eta' anzidetta, fino al compimento del 65° anno di eta'. La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore e' di 4 anni.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art11 · fonte del testo