Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda. Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo. Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda. I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima, espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennita' o a trattamento di quiescenza. I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianita', seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Testo vigente dal 21 novembre 1987
