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L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianita', fino al grado di tenente colonnello. L'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianita' di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento della anzianita' di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza e' riassorbita con la prima vacanza.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art17 · fonte su Normattiva