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Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado. La promozione e' disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza. Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non idoneita' non e' piu' valutato ai fini dell'avanzamento. Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, e' promosso con anzianita' ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987
