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[1]E' vietato il conferimento di titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione di servizio, giusta l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
[2]E' vietato parimenti il conferimento di incarichi e di accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. Coloro che in atto hanno incarichi ed accreditamenti di tale genere cessano da essi.
Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008
