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Sono abrogati i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2803, 10 gennaio 1924, n. 26, 24 gennaio 1924, n. 101, 28 febbraio 1924, n. 328, 20 marzo 1924, n. 384, e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008
